Le agevolazioni del nuovo Decreto Coesione 2024
Bonus assunzione ZES unica: tra le novità di maggior rilievo, si segnala l'istituzione di un'agevolazione alle assunzioni nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES unica).
In particolare, l'art. 24 del DL 60/2024, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES Unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, viene introdotto:
l'esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (sono esclusi premi/contributi INAIL)
per i datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione
che, dal 1/09/2024 al 31/12/2025, assumono (con qualifica non dirigenziale) presso una sede/unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES Unica con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
giovani che, alla data dell'assunzione, hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi.
Durata: l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi.
Limite di importo: l'esonero opera nel limite massimo di importo di €. 650 mensili per ciascun lavoratore, nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.
Ulteriori aspetti: non sono agevolati i rapporti di apprendistato.
L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
I datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore agevolato o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Il Bonus ZES non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del DL 216/2023.
Anche in tal caso sarà un decreto a definire le modalità attuative dell’esonero la cui concessione è subordinata ad autorizzazione della Commissione europea.
Altre misure per l'occupazione: il decreto introduce misure per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e, in generale, nel Mezzogiorno.
In particolare è disposto l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nei seguenti casi:
bonus giovani: lo sgravio opera per 2 anni, nel limite massimo di €. 500 mensili, per l’assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni, donne e, nelle Regioni della ZES unica del Mezzogiorno, anche degli over 35 disoccupati da almeno 24 mesi
bonus donne: lo sgravio opera per un massimo di 24 mesi e nel limite massimo di €. 650 su base mensile, per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato. Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età, con un trattamento di maggior favore per le donne residenti nel Mezzogiorno
bonus ZES: lo sgravio opera, per un massimo di 24 mesi e nel limite massimo di €. 650 su base mensile, per ciascuno lavoratore assunto per i datori di lavoro di aziende fino a 15 dipendenti.
RESTO AL SUD 2.0
L'art 18 del DL Coesione prevede che a decorrere dall'8/05/2024 (data di entrata in vigore del decreto):
per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori del sud (di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123);
l'istituzione di una specifica misura denominata «Resto al SUD 2.0».
Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l’iscrizione ad ordini o collegi professionali.
Le attività di cui al primo periodo sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti
Sono destinatari dell’intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:
condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027;
inoccupati, inattivi e disoccupati;
disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.
Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:
erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;
tutoraggio, finalizzato all’incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari di cui al comma 3 nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;
interventi di sostegno all’investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l’avvio delle attività di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3.
Gli incentivi - Gli incentivi sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:
un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio delle attività di cui al comma 2, per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l’importo massimo del voucher è di 50.000 euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento per l’avvio delle attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento per l’avvio delle attività di cui al comma 2, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.